La rottamazione ter dei ruoli: chi può aderirvi e come funziona

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Con il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, collegato fiscale alla manovra di bilancio per il 2019, è stata stabilita la cd. “rottamazione ter” che consentirà ai contribuenti di pagare, in dieci rate spalmate in cinque anni, i debiti fiscali relativi a cartelle affidate al concessionario della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora e le somme aggiuntive.

Ruoli rottamabili

Possono essere inclusi nella definizione agevolata, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Il decreto prevede espressamente che sia possibile la definizione anche per i soggetti che:

  • non hanno perfezionato la definizione prevista dall’ 6, D.L. n. 193/2016 (rottamazione originaria),
  • dopo aver aderito alla rottamazione di cui all’ 1, D.L. n. 148/2017 (rottamazione bis), non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016.

In questi casi, il differimento del versamento delle restanti somme, che dovrà effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo, è automatico.

A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate.

Inoltre, per coloro che hanno aderito alla rottamazione bis viene previsto che se non hanno pagato le rate di luglio, settembre, ottobre, possono versare il dovuto entro il 7 dicembre 2018 e, quindi, rientrare in corsa, ridefinendo, automaticamente, il saldo in 10 rate da pagare entro il 31 luglio e 30 novembre di ogni anno.

Pertanto, la rata in scadenza il 31 ottobre 2018, può essere pagata entro il 7 dicembre senza alcuna decadenza dalla rottamazione.

Esclusione

Sono esclusi dalla definizione agevolata:

i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

  1. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stat ;
  2. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  3. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  4. le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;
  5. i carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea.

Nota bene: per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

Adesione

Il termine per presentare l’istanza di adesione alla rottamazione-ter è fissato al 30 aprile 2019 utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nell’istanza il debitore dovrà indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice fino al pagamento di quanto dovuto.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

La presentazione dell’istanza determina inoltre:

  1. la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
  2. la sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  3. l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
  4. il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Le scadenze

Una volta presentata l’istanza, l’Agenzia delle Entrate riscossione deve comunicare ai debitori che hanno presentato l’istanza di definizione, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il versamento potrà avvenire:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
  • a rate, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.

La definizione agevolata- ter risulta dunque più conveniente rispetto alle precedenti in quanto consente di dilazionare il pagamento in 5 anni con due versamenti semestrali entro il 31 luglio e il 30 novembre con un numero massimo di 10 rate.

Inoltre sarà applicato un tasso di interesse più basso rispetto a quello applicato nelle precedenti edizioni pari al 2% annuo (in precedenza era del 4,5%).

Nel decreto fiscale è previsto che il versamento delle singole rate possa avvenire con utilizzo in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e appositamente certificati sull’apposita piattaforma telematica gestita dal MEF.

Pagamento

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  1. a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
  2. b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento mediante la domiciliazione;
  3. c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

 Mancato pagamento

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

  1. a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero;
  2. b) il pagamento non può essere rateizzato.